25 Ottobre 2012
ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUI PAGAMENTI NELLE FILIERE CON L’ART. 62

L’art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed alimentari.
Le nuove disposizioni si ispirano alla tutela delle imprese “deboli” nei rapporti commerciali con le imprese più forti sul mercato (attraverso l’obbligo di utilizzo della forma scritta dei contratti) ed ai principi di “trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni”. L’art. 62 fissa poi i termini di pagamento per l’acquisto dei prodotti agricoli deteriorabili entro trenta giorni dalla consegna, mentre per gli altri prodotti entro sessanta giorni.
 La Coldiretti di Basilicata, attraverso il suo Presidente Piergiorgio Quarto, esprime un giudizio positivo sulle nuove norme, “che intervengono per riequilibrare il potere contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione e produttori e che prevedono il rispetto dei termini di pagamento. Le stesse però non devono rappresentare un alibi per la parte acquirente a rivedere al ribasso i compensi che spettano ai produttori; sarebbe questo un atto gravissimo che denunceremo con tutta la nostra forza”.
L’articolo 62 ed il relativo decreto applicativo sulla cessione dei prodotti agricoli e alimentari hanno il merito di qualificare determinati comportamenti come illeciti a prescindere dalla dimostrazione della “posizione dominante” o dello “stato di dipendenza economica” che si è rivelata nei fatti quasi impossibile.
Da sottolineare, precisa Quarto, che le nuove disposizioni considerano pratica commerciale sleale le condizioni contrattuali che determinano prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti agricoli e che la normativa richiede l’obbligatorietà della forma scritta dei contratti di cessione e della presenza di elementi essenziali per l’applicazione dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà commerciale. Le nuove norme introdotte dall’art. 62 devono essere applicate da subito, ma con intelligenza. Se necessario, potranno essere previste delle norme tecniche in grado di oliare gli ingranaggi del provvedimento”.